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Giudice Sportivo: multa all’Ascoli dopo la finale playoff

Dopo la finale Playoff contro l’Union Brescia, l’Ascoli è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con una multa di 1.200 euro. Il provvedimento arriva a seguito di comportamenti ritenuti non conformi alle norme di ordine pubblico e sicurezza nello stadio, nonché per cori offensivi partiti da alcuni settori dell’impianto. Il dispositivo ufficiale dettaglia tempi, modalità e quantità dei materiali lanciati, sottolineando l’assenza di conseguenze dannose per atleti e addetti ai lavori. Una decisione che si inserisce nel quadro regolamentare della Serie C e che richiama l’attenzione sui doveri delle tifoserie.

La decisione del Giudice Sportivo

Secondo il comunicato, la sanzione economica di 1.200 euro è stata comminata all’Ascoli per due profili distinti: l’intonazione di cori offensivi verso i sostenitori di altra squadra e il lancio di oggetti nel recinto di gioco. Il Giudice Sportivo ha evidenziato come i comportamenti contestati siano avvenuti in più momenti della gara, configurando una condotta reiterata. Pur in assenza di danni o interruzioni dell’incontro, l’organo di giustizia ha ritenuto di intervenire per tutelare la sicurezza e prevenire recidive, applicando i parametri previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Cori offensivi: tempi e settori interessati

Il provvedimento indica che, al 18°, 20° e 25° minuto del secondo tempo, da sostenitori posizionati in Curva Nord e in Tribuna Mazzone si sono levati cori ritenuti offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di un’altra squadra. La reiterazione in tre circostanze distinte ha pesato nella valutazione, trattandosi di episodi ravvicinati e riconducibili a un’unica matrice. La condotta è stata ritenuta in contrasto con le regole di correttezza e rispetto che le autorità sportive richiedono a tutti i partecipanti all’evento, siano essi atleti, dirigenti o pubblico.

Lanci in campo: fumogeno e oggetti nel recinto di gioco

Il secondo fronte riguarda comportamenti contrari alle norme su ordine e sicurezza: al 95° minuto un fumogeno è stato lanciato sul terreno di gioco, senza produrre conseguenze pratiche. Nel corso del primo e del secondo tempo sono inoltre stati scagliati nel recinto di gioco 83 bicchieri di plastica semipieni di liquido e 35 confezioni vuote di Caffè Borghetti. Anche in questo caso non si sono registrati danni, ma la quantità e la natura degli oggetti hanno integrato una situazione di pericolo potenziale per l’incolumità pubblica, motivo per cui è scattata la sanzione pecuniaria.

Norme applicate e misura della sanzione

Nella quantificazione della multa, il Giudice Sportivo ha valutato nel loro complesso i fatti, riconoscendo la continuazione e applicando gli artt. 25, comma 3, e 26 del C.G.S., nonché l’art. 13, comma 2. È stato inoltre considerato che, con riferimento ai lanci, non si sono verificate conseguenze dannose e che la società ha adottato modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. Tali elementi hanno contribuito a contenere l’importo finale in 1.200 euro, misura ritenuta congrua rispetto alla gravità e alla reiterazione degli episodi emersi durante la gara.

Autore dell'articolo: legaprocalcio