La contesa tra Pescara e Atalanta sul riconoscimento dell’indennizzo legato al centrocampista Andrea Oliveri trova un punto fermo. Nella seduta del 28 ottobre 2026, il TFN (Sezione Vertenze Economiche) ha respinto il ricorso presentato dal club abruzzese, confermando l’efficacia del provvedimento della Lega Serie B. Il collegio, presieduto da Stanislao Chimenti, ha dunque avallato la legittimità dell’accordo che riconosce alla società bergamasca il diritto a incassare la somma connessa al percorso del classe 2003, oggi in prestito all’Ascoli. Le spese di giudizio saranno liquidate con le motivazioni.
Il verdetto del TFN
Il Tribunale Federale Nazionale ha rigettato integralmente il ricorso del Pescara, depositato il 3 agosto 2026, ponendo fine alla fase di incertezza sul dossier Andrea Oliveri. La decisione, pronunciata dal collegio presieduto da Stanislao Chimenti, conferma la validità della delibera che attribuisce all’Atalanta un indennizzo economico. L’esito ribadisce l’orientamento della Sezione Vertenze Economiche in materia di diritti e riconoscimenti connessi alla formazione e alla valorizzazione dei calciatori, consolidando un quadro interpretativo che lascia poco spazio a contestazioni sul merito del provvedimento già assunto in sede di lega.
L’atto contestato e i riferimenti
Il cuore della disputa riguardava l’atto della Lega Serie B del 10 luglio 2026 (bollo n. 0003493061/25; Prot. n. 0010614460/25), che sanciva il diritto dell’Atalanta a percepire un premio/indennizzo connesso al cartellino di Andrea Oliveri. Il Pescara aveva impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento, contestando il riconoscimento, la certificazione e la conseguente condanna al pagamento della cifra in favore del club orobico. Con il dispositivo di rigetto, il TFN ha ritenuto legittimo l’impianto dell’accordo, rinviando alle motivazioni per la quantificazione e la liquidazione delle spese di giudizio.
Il profilo di Andrea Oliveri
Classe 2003 e 23 anni compiuti, Andrea Oliveri è un esterno di centrocampo cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e passato per l’Under 23 dell’Atalanta. Di proprietà del club bergamasco, milita attualmente in Serie B con la maglia dell’Ascoli, a titolo di prestito temporaneo. Il suo percorso nelle selezioni giovanili e nella seconda squadra ha contribuito a generare il presupposto economico alla base del riconoscimento dell’indennizzo, elemento che ha alimentato la vertenza tra i due club.
Effetti per Pescara e Atalanta
Con il ricorso del Pescara respinto, le ragioni economiche dell’Atalanta risultano confermate: il diritto all’indennizzo collegato ad Andrea Oliveri rimane in vigore come da delibera della Lega Serie B. Per gli abruzzesi, il verdetto chiude il tentativo di ribaltare l’atto amministrativo contestato; per i bergamaschi, rappresenta la cristallizzazione di un credito legato al percorso formativo del calciatore. L’ufficialità delle motivazioni chiarirà nel dettaglio i confini del dispositivo e i criteri adottati dai giudici.
Tempistiche e prossimi passaggi
Le motivazioni del TFN saranno pubblicate a breve e conterranno l’illustrazione dei principi applicati e la liquidazione delle spese di giudizio. Solo dopo tale pubblicazione potranno essere definiti con precisione tempi e modalità di corresponsione della somma riconosciuta all’Atalanta. Nel frattempo, il provvedimento della Lega Serie B del 10 luglio 2026 resta pienamente efficace, chiudendo la fase più critica della vertenza e riportando l’attenzione sull’aspetto sportivo della stagione in Serie B.